Presidente, Dott.ssa Damiana La Pera Fulbright Scholar at Harvard Kennedy School of Government.
Cambridge Mass. Usa

Dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1980-2012)

Statuto della "Associazione Italiana Fulbright"

Art. 1 Costituzione ed oggetto

1.1 E’ costituita la “Associazione Italiana Fulbright (AIF)”, Associazione senza scopo di lucro.
Possono aderire all’Associazione le persone legittimate ai sensi di questo Statuto, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.

1.2 L’ AIF persegue le seguenti finalità:

  • promuovere l’interscambio culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, al fine di consolidare, tra i due Paesi, reciproca comprensione ed amicizia;
  • valorizzare l’esperienza dei Fulbrighters italiani, dei Fulbrighters statunitensi, dei Fulbrighters nel mondo e, più in generale, di tutti coloro che hanno goduto di una formazione statunitense, anche al fine di promuovere la pacifica convivenza delle diverse culture e potenziare legami professionali, di amicizia e solidarietà;
  • offrire ai propri Soci un luogo d’incontro e di aggregazione, anche al fme di far si che essi possano tessere, alla luce della comune e preziosa esperienza accademica
  • statunitense, una fitta rete di amicizie personali Cf professionali; amicizie caratterizzate da armonia e da comportamenti che favoriscono le finalità della Associazione;
  • promuovere un vivace e qualificato forum nel quale dibattere questioni di comune interesse, alla luce dell’ eccellente e composito patrimonio di cultura di cui i Soci sono depositari;
  • costituire un punto ‘di riferimento e di dialogo per i rappresentanti USA in Italia;
  • promuove legami di fattiva collaborazione tra l’Associazione e la Commissione per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti: due entità distinte, unite nel più schietto spirito di amicizia, reciproca disponibilità e condivisione di una medesima missione;
  • collaborare, al fine di promuovere attività e scambi culturali, con la Commissione per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti, con Organizzazioni Internazionali, con Enti pubblici e privati, con Università e Scuole, con Istituti di ricerca, Associazioni, Fondazioni, Società ed Aziende;
  • onorare la considerazione di cui godono i Fulbrighters quali “ambasciatori” della cultura italiana negli USA”;

Art. 2 Fondo Comune

2.1 Il Fondo comune dell’ AIF è costituito dai seguenti cespiti:

  • i contributi sociali;
  • le rendite del suo patrimonio;
  • i proventi netti delle sue pubblicazioni e manifestazioni;
  • contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, depositi in suo favore.

2.2 Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate previa delibera del Consiglio Direttivo, il quale stabilisce i criteri di utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Art. 3 Sede e durata

3.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato ed ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ubicazione della Sede.

Art. 4 Soci ‘e Associati

4.1 L’Associazione riconosce le seguenti categorie di Soci:

Soci ordinari. Sono tutti coloro che:

  • abbiano beneficiato di una borsa di studio’Fulbright;
  • siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale;
  • abbiano tenuto e tengano un comportamento coerente con gli scopi dell’ Associazione.

Soci onorari. Sono tutti coloro che:

  • abbiano contribuito in maniera determinante, con il loro sostegno ideale, morale ovvero economico alle fmalità dell’Associazione.

L’Associazione riconosce altresì l’affiliazione delle seguenti categorie:

Aggregati. Sono tutti coloro che:

  • abbiano compiuto i loro studi negli USA;
  • abbiano sottoscritto la domanda di accoglimento ed abbiano effettuato il pagamento della quota sociale annuale;
  • abbiano tenuto e tengano un comportamento coerente con gli scopi dell’ Associazione.

Simpatizzanti. Sono tutti coloro che:

  • condividano i fini statutari;
  • abbiano sottoscritto la domanda di accoglimento ed abbiano effettuato il pagamento della quota sociale annuale;
  • abbiano tenuto e tengano un comportamento coerente con gli scopi dell’ Associazione.

4.2 L’ammissione, a seguito di domanda scritta dei Soci ordinari, degli Aggregati e dei Simpatizzanti, è accertata dal Presidente che ne verifica i requisiti.

4.3 La nomina dei Soci onorari è deliberata del Consiglio Direttivo su indicazioni di questo. I Soci onorari sono in carica per 12 mesi e la loro nomina può essere rinnovata dal Consiglio Direttivo.

4.4 Il Consiglio determina i criteri per la ammissione dei Soci ordinari, degli Aggregati e dei Simpatizzanti.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

5.1 I diritti dei Soci ordinari.

I Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, godono dei seguenti diritti:

  • partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • essere eleggibili per la copertura di cariche sociali;
  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l’Associazione offre;
  • proporre al Comitato Direttivo iniziative da svolgere.

5.2 I Diritti dei Soci onorari

I Soci onorari, esentati dal pagamento della quota sociale annuale, godono deiseguenti diritti:

  • partecipare all’ Assemblea;
  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l’Associazione offre;
  • proporre al Comitato Direttivo iniziative da svolgere.

5.3 I Diritti degli Aggregati e dei Simpatizzanti

Gli Aggregati ed i Simpatizzanti godono dei seguenti diritti:

  • partecipare all’Assemblea;
  • partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l’Associazione offre;
  • proporre al Comitato Direttivo iniziative da svolgere.

5.4 I Doveri dei Soci ordinari, degli Aggregati e dei Simpatizzanti

I Soci sono tenuti a rispenare le nonne del presente Statuto così come dell’ eventuale Regolamento interno e sono altresì tenuti a non creare nocumento al buon nome dell’Associazione.

I Soci ordinari, gli Aggregati ed i Simpatizzanti devono versare annualmente la quota sociale fino a quando non cessino di far parte dell’ Associazione per decadenza,
recesso, morte o per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Socio decade automaticamente e senza necessità di messa in mora se non effettua il pagamento della quota annuale entro la fine dell’anno stesso.

In caso di comportamento contrario ai principi statutari o che rechi comunque pregiudizio all’immagine ed alla reputazione dell’ Associazione o dei suoi componenti ed ancora agli scopi o al patrimonio dell’ Associazione, il Consiglio Direttivo, dopo aver esperito tentativi di conciliazione, dovrà intervenire ed applicare, su parere del Collegio dei Probiviri, sanzioni quali richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art .6 Recesso

6.1 Ogni Socio può recedere dall’ Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente. Nessun diritto spetta al Socio recedente sul patrimonio dell’Associazione o più in generale sull’attività dell’ Associazione; il Socio recedente perde tutti i privilegi che gli derivano dalla qualità di Socio.

Art. 7 Ordinamento

7.1 L’ordinamento dell’ AIF si compone dei seguenti organi:

A. Assemblea dei Soci;
B. Consiglio Direttivo;
C. Presidente;
D. Collegio dei Probiviri;
E. Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 Assemblea

8.1 L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci ordinari;

  • è l’organo sovrano dell’ Associazione;
  • è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano od ancora, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dalla persona designata dall’Assemblea.

8.2 Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dellaAssemblea annuale chiamata per l’approvazione del bilancio annuale deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, attraverso lettera, fax o e-mail inviata ai Soci all’indirizzo risultante nel Libro dei Soci. Nel testo della convocazione sono indicati: il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.

Le altre Assemblee tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria possono essere convocate su deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, da almeno la metà dei Soci ordinari.

8.3 Il diritto di voto:

Ciascun Socio ordinario, sempreché sia in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto. Il voto è palese.

Il Socio che si trovi nell’impossibilità di partecipare di persona può conferire delega scritta ad altro Socio che non sia Consigliere Revisore dell’ Associazione.

Ogni socio ordinario non può essere portatore di più di tre deleghe.

8.4 Validità dell’Assemblea

  • L’Assemblea ordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti e delibera con la maggioranza della metà più uno dei Soci presenti.
  • L’Assemblea straordinaria e’ validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci ordinari e delibera, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

8.5 Competenze dell’ Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

  • eleggere ogni cinque anni tra i Soci ordinari: il Presidente e la sua lista composta da: uno o più Vice Presidenti; il Tesoriere; un numero variabile di Consiglieri in ogni caso non superiore a 7 Consiglieri; i Probiviri; i Revisori dei conti;
  • esaminare e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
  • deliberare su ogni altro argomento posto alI’ ordine del giorno.

In sede straordinaria:

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto:
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 9 Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi Membri sono scelti tra i  Soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • il Presidente;
  • uno o più Vice Presidenti;
  • il Tesoriere;
  • un numero variabile di Consiglieri non superiore a sette;

9.2 Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, nel corso del quinquennio, il Consiglio Direttivo dovrà cooptare i sostituti tra i Soci ordinari.

9.3 Il Consigliere, che per tre volte consecutive non partecipi alla riunione del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dalla carica; il Consiglio Direttivo coopta il sostituto tra i Soci ordinari.

9.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno tre volte l’anno.

  • La convocazione avviene, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, attraverso lettera, fax o e-mail. Nella convocazione saranno indicati: il giorno, il luogo, l’ora nonché l’ordine del giorno della riunione.
  • La riunione è validamente costituita anche senza convocazione se tutti i .Consiglieri sono presenti.
  • Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, come osservatori, i Revisori dei conti.

9.5 Le delibere del Consiglio sono assunte se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

9.6 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Allo stesso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto’espressamente di competenza della Assemblea.

  • A mero titolo esemplificativo allo stesso compete:
  • deliberare sulle materie all’ordine del giorno;
  • deliberare sulla bozza di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea;
  • predisporre gli atti da sottoporre a11’Assemblea;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
  • determinare i criteri di ammissione e di espulsione dei Soci;
  • nominare, su proposta del Presidente, eventuali Presidenti onorari dell’ Associazione;
  • nominare i Soci onorari;
  • cooptare tra i Soci ordinari i Consiglieri, i Revisori ed i Probiviri, nel caso nel corso del quinquennio dovessero venire a mancare;
  • stabilire i rapporti tra l’Associazione ed i media;
  • deliberare sull’istituzione di Sezioni locali e Comitati di Settore; coordinare la loro l’attività;
  • partecipare, attraverso il Presidente e un Membro del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, anche a mezzo delega, alle loro riunioni;
  • deliberarne la cessazione.

9.7 Su invito del Consiglio, un Membro della “Commissione per gli scambi culturali Italia – Stati Uniti” legittimamente designato da quest’ultima, può partecipare,
in veste di osservatore con diritto di parola, alla riunione del Direttivo.

Art. 10 Presidente

10.1 Il Presidente e la sua lista sono eletti dell’ Assemblea e durano in carica cinque anni.
Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione.

10.2 Il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l’ordine del giorno;
  • è responsabile dell’ attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • è responsabile del coordinamento delle attività svolte dall’Associazione;
  • sovrintende alla redazione dei verbali e alla conservazione dei Libri delle Assemblee dei Soci e delle Riunioni del Consiglio Direttivo;
  • esercita singolannente i poteri che sono a lui conferiti dal Consiglio Direttivo;
  • ha facoltà, in caso di necessità, di adottare provvedimenti d’urgenza soggetti
  • a successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Presidente/i Onorario/i

11.1 I Presidenti onorari nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente godono dei seguenti diritti:

  • partecipare alle attività promosse dall’ Associazione;
  • usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l’Associazione offre;
  • proporre al Comitato Direttivo iniziative da svolgere;
  • assistere alle riunione dell’ Assemblea senza diritto di voto.

Art. 12 Vice Presidente (uno o più)
12.1 Il o i Vice Presidenti durano’ in carica cinque anni e svolgono le funzioni
del Presidente in assenza o per delega di .quest’ultimo.

Art. 13 Tesoriere

13.1 Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio ove non vi abbia provveduto l’Assemblea;

dura in carica cinque anni ed i suoi compiti sono:

  • tenere la cassa e gestire entrate ed uscite dell’ Associazione;
  • gestire e verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
  • entro sessanta giorni dalla fme di ogni esercizio, predisporre d’intesa, con i Revisori dei Conti, la bozza del bilancio consuntivo composto di stato patrimoniale e conto economico e la bozza del bilancio preventivo da presentare al Consiglio Direttivo;
  • effettuare operazioni bancarie e postali.

Art. 14 Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni, si compone di quattro membri scelti tra i Soci ordinari e di un Membro del Consiglio Direttivo designato da quest’ultimo.

14.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo in merito a comportamenti difformi dai fini’ statutari o che rechino comunque pregiudizio all’Associazione ed ai suoi componenti.

14.3 Nel caso vengano a mancare uno o più Probiviri, nel corso del quinquennio, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare il membro mancante scegliendolo tra iSoci ordinari il quale rimane in carica fino alla prima Assemblea utile.

14.4 TI Prohiviro. che ner due volte. cnn5:ecutivenon nartecina alla riunione del Collegio, decade dalla~carica; il Consiglio Direttivo c~opta ii sostituto tra i Soci ordinari come al precedente punto 14.3.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei conti
15.1 Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni e si compone di quattro membri scelti tra i Soci ordinari.

15.2 Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo contabile e di legittimità dell’operato del Consiglio:

esso redige la propria relazione sul bilancio e svolge funzioni di sorveglianza sulla gesdone dei fondi dell’ AIF .

Si riunisce almeno una volta l’anno, prima dell’Assemblea annuale, per la redazione della relazione al bilancio.

I suoi membri assistono di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno compiti consultivi non vincolanti.

15.3 Nel caso vengano a mancare uno o più Revisori, nel corso del quinquennio, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare il sostituto tra i Soci ordinari, il quale rimane in carica fino alla prima Assemblea utile.

15.4 Il Revisore, che per due volte consecutive non partecipa alla riunione del Collegio, decade dalla carica; il Consiglio Direttivo coopta il sostituto tra i Soci ordinari, come al punto 15.3.

Art. 16 – Bilancio
Gli esercizi dell’ Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea annuale viene convocata “dalConsiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio per la approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre precedente e per la approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera su gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione.


Art. 17. Sezioni locali

17.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di Sezioni locali di cui coordinerà l’attività e può deliberarne la cessazione.

17.2 Il Presidente AIF e un Membro del Consiglio Direttivo partecipano anche a mezzo delega, alle riunioni delle Sezioni locali.

17.3 Le Sezioni locali trasmettono al Consiglio Direttivo che dovrà esprime il proprio assenso:

  • il programma annuale delle proprie attività;
  • il verbale delle proprie riunioni;
  • una relazione annuale sulle attività svolte.

17.4 Il Coordinatore della Sezione locale partecipa, per sua richiesta o su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo. Egli ha diritto di parola per
le questioni relative alla Sezione di settore che coordina.

Art. 18 Comitati di settore
18.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di Comitati di settore nell’ambito delle varie discipline tecniche umanistiche, scientifiche o artistiche perché promuovano il contatto tra i Soci operanti nel medesimo campo;

18.2 Il Consiglio Direttivo coordina l’attività del Comitato di settore;

18.3 Il Presidente AIF e un Membro del Consiglio Direttivo partecipano, anche a mezzo delega, alle riunioni del Comitato di settore;

18.4 Il Comitato di settore trasmette al Consiglio Direttivo che dovrà esprime il proprio assenso:

  • il programma annuale delle proprie attività;
  • il verbale delle proprie riunioni;
  • una relazione annuale sulle attività svolte.

18.5 Il Coordinatore del Comitato di settore partecipa, per sua richiesta o su invito del Presidente alle riunioni di questo. Egli ha diritto di parola per le questioni relative al Comitato di settore che coordina.

Art. 19 Scioglimento
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio che residua dopo la cessazione deve essere devoluto ad enti che abbiano scopi analoghi o complementari a quelli dell’Associazione estinta.

Art. 20 Norma residuale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni previste per le Associazioni non riconosciute e, in difetto, quelle previste per le Associazioni riconosciute.